INDENNITA’ UNA TANTUM (BONUS NATALE)

INDENNITA’ UNA TANTUM (BONUS NATALE)

L’art. 2-bis, D.L. n. 113/2024 convertito in Legge n. 143/2024, come modificato dall’art. 2, D.L. n. 167/2024,prevede, limitatamente all’anno 2024, l’erogazione da parte dei datori di lavoro, unitamente alla tredicesima mensilità, di una indennità una tantum (c.d. bonus Natale) di euro 100, riproporzionata in funzione del periodo di lavoro nel 2024, a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

A. Titolarità di un reddito complessivo, nell’intero anno d’imposta 2024, non superiore a € 28.000,00 Il reddito comprende anche redditi assoggettati a cedolare secca, regimi forfettari, quote di agevolazione ACE, mance detassate, quote esenti per lavoratori impatriati, al netto del reddito dell’abitazione principale;

B. Imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (ex art. 49, TUIR con esclusione delle pensioni e degli assegni ad esse equiparati di cui al comma 2, lettera a) dello stesso articolo) di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante;

C. Presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico. Per risultare fiscalmente a carico è necessario non superare un reddito complessivo annuo di € 2.840,51, ovvero € 4.000,00 nel caso di figli fino a 24 anni d’età. In caso di presenza di coniuge o “convivente di fatto”, il bonus spetta solamente a uno dei due nel rispetto dei parametri sopra previsti: preme sottolineare che due persone si intendono conviventi quando risultano accomunate dalla stessa residenza anagrafica (L.76/2016). È obbligatorio, in questo caso, dichiarare il dato del codice fiscale del coniuge o convivente, confermando che lo stesso non richiederà l’erogazione del bonus.

Per ottenere il riconoscimento del bonus Natale, il lavoratore dipendente deve farne espressa richiesta tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, presente sul sito internet: www.associazionecoesi.com, attestando la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari.

La dichiarazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo:

paghe@associazionecoesi.com entro il giorno 08/12/2024.

Dichiarazioni ricevute dopo tale data, non saranno prese in considerazione.

Si sottolinea infine che, nei casi di dubbia spettanza reddituale o familiare, è sempre possibile ricevere il bonus Natale in sede di dichiarazione dei redditi.